Ass Thule Italia
Organizzazione di eventi culturali, musicali e di spettacolo

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Estratto dello Statuto
Allegato "B" al n. 13985 di raccolta

STATUTO della "ASSOCIAZIONE THULE ITALIA"

Art.l (Costituzione)

E' costituita con sede in Roma l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE THULE ITALIA" di seguito detta Associazione.
L'Associazione:
è apolitica, apartitica, aconfessionale; al suo interno si praticano le regole della democrazia e della solidarietà;
svolge soltanto le attività indicate all'articolo 3;
non ha fini di lucro ed utilizza i suoi mezzi economici solo per le attività statutarie.
L'associazione ha durata illimitata.
Art.2 (Scopi)

L'Associazione ha le seguenti finalità:

lo studio, la documentazione, la valorizzazione delle culture nordiche nel senso più ampio;
lo studio e la documentazione delle culture orientali, dei fenomeni religiosi e spirituali in genere;
lo studio, la documentazione, la valorizzazione della storia nazionale italica e di miti, culture e tradizioni locali italiche ed europee;
lo studio e la documentazione dell'alchimia e dell'esoterismo;
lo studio delle scienze economiche, sociali e ambientali, finalizzato alla definizione di un modello di società civile post-industriale, basato sulla spiritualità e su canoni di vita, di produzione e di consumo equi, solidali ed eco-compatibili.
Art.3 (Attività)

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione effettua/realizza direttamente, o partecipa, a:

la costituzione di biblioteche, emeroteche, videoteche;
l'acquisizione, la produzione in proprio o in compartecipazione, la promozione, la diffusione di libri, documenti, bollettini informativi, pubblicazioni in qualsiasi forma, prodotti artistici e d'artigianato, musicali e multimediali;
l'attività editoriale nel senso più ampio;
l'organizzazione e la partecipazione a viaggi, incontri pubblici, seminari di studio, pellegrinaggi, esperienze di vita comunitaria, riti e cerimonie;
l'allestimento di mostre ed esposizioni;
la promozione della cultura informatica;
il finanziamento di attività di ricerca;
l'istituzione di borse di studio;
l'effettuazione e la pubblicazione di sondaggi di opinione e di statistiche;
la gestione di servizi al pubblico di consulenza e di assistenza sulle materie di cui all'art.2;
le attività sperimentali di applicazione di quanto perseguito con l'art.2 punto e)
la formazione professionale legata alle produzioni e alle attività di cui ai punti precedenti;
meccanismi di mutua assistenza e solidarietà tra i soci.
Art.4 (Soci)

Sono Soci le persone che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal direttivo nazionale.
Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo nazionale.
Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza;
morte;
espulsione in seguito a procedimento disciplinare;
espulsione per indegnità.
I soci si differenziano in soci.
Art.5 (Diritti e obblighi dei soci; incompatibilità)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione, a chiedere il rendiconto contabile delle attività svolte e delle votazioni sociali.
I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
In caso di procedimento penale a carico di un socio, il direttivo nazionale, valutata la fattispecie, può sospendere discrezionalmente l'interessato fino al termine del procedimento, e valutate le conclusioni dello stesso può procedere eventualmente all'espulsione per indegnità in caso di condanna, motivandola.
Art.6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea;
il direttivo nazionale;
il presidente ed il vice-presidente;
i coordinatori locali.
Art.7 (Assemblea)

L'assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 4 deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
eleggere i membri del direttivo nazionale;
approvare il programma di attività proposto dal direttivo nazionale;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
Il direttivo nazionale prende in considerazione ed eventualmente adotta tutti i mezzi tecnologici idonei a favorire la partecipazione alle assemblee dei soci impossibilitati o difficoltati a presenziarvi fisicamente.

Art.8 (Direttivo Nazionale)

Il direttivo nazionale è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 12 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti.
Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il direttivo nazionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
Il direttivo nazionale è regolarmente costituito con la partecipazione della metà più uno dei componenti.
Il direttivo nazionale ha i seguenti compiti:
eleggere il vice-presidente;
nominare il segretario;
nominare i coordinatori locali;
nominare e revocare gli esperti e specialisti responsabili della gestione dei vari servizi logistici, tecnici e di comunicazione dell 'Associazione nonché di tutte le attività esercitate in base all'art.3; detti incarichi di gestione sono compatibili con le cariche sociali e non hanno durata predefinita
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto sociale;
sorvegliare l'aderenza dell'attività svolta al dettato statutario;
comminare le sanzioni disciplinari di cui al successivo art.18.
Art.9 (Presidente e vice-presidente)

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del direttivo nazionale, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 7 comma 3).
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del direttivo nazionale.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del direttivo nazionale più anziano di età.
Art.10 (Segretario)

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
tiene il libro verbale dei procedimenti disciplinari e tutta la documentazione collaterale sui fatti esaminati;
provvede al disbrigo della corrispondenza e alla sua archiviazione;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo nazionale entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del direttivo nazionale.
Art. 11 (Coordinatori locali)

In base a necessità locali dell'Associazione, e in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, il direttivo nazionale nomina tra i soci dei coordinatori locali dell'attività. I coordinatori agiscono in base alle deleghe specificamente loro conferite dal direttivo nazionale, nelle quali viene specificato il bacino territoriale di pertinenza.

Art. 12 (Durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
Art.13 (Risorse economiche)

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative;
contributi dei soci;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
introiti derivanti da convenzioni, diritti su opere dell'ingegno, alienazione anche in forma organizzata (librerie, punti vendita) dei beni di cui all&rsquoart.3 comma b);
introiti dalle attività di cui all'art.3 punti e) e d);
rendite di beni pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
servizi di assistenza e consulenza resi al pubblico.
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito o le Poste Italiane secondo quanto stabilito dal direttivo nazionale.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal comitato. ;
Art.14 (Quota sociale)

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 (Bilancio o rendiconto)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art. 16 (Divieto di distribuzione utili; impiego degli utili)

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale. L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 (Modifiche allo statuto; limiti)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. '

Art. 18 (Sanzioni disciplinari; procedimento per l'applicazione; provvedimenti cautelari)

Per la commissione di atti contrari allo Statuto, o comunque lesivi della reputazione e/o dell'integrità e/o degli scopi dell'Associazione, d'iniziativa o su segnalazione di qualunque appartenente all'associazione il direttivo nazionale può comminare le seguenti sanzioni disciplinari, che vengono irrogate in ordine progressivo, fatta salva la sospensione e l'espulsione, che possono essere applicate anche direttamente per i casi più gravi:

richiamo verbale;
richiamo scritto;
sospensione dall'Associazione fino a tre mesi;
espulsione.
Per la loro applicazione si procede comunicando all'interessato i fatti oggetto di contestazione, ed avvisandolo della sanzione che gli potrebbe essere comminata; dopo di che egli ha 5 giorni di tempo per far inviare sue giustificazioni, esaminate le quali eventualmente si procede all'irrogazione della sanzione con atto scritto motivato.

Tutte le sanzioni di cui all'articolo, dopo essere state irrogate sono sottoposte a ratifica da parte della successiva assemblea dei soci, presso la quale l'interessato ha comunque la facoltà di far pervenire ulteriori memorie difensive.

In presenza di uso dei mezzi editoriali e telematici dell'Associazione, o delle sue risorse, giudicati passibili di procedimento disciplinare, in via d'urgenza il socio può essere sospeso temporaneamente dal loro uso da colui che è delegato a gestire i mezzi, o da un componente del direttivo nazionale, o dal coordinatore locale competente, dandone comunicazione all'interessato e al direttivo nazionale che nel più breve tempo possibile dispone la cessazione della misura o l'avvio di un procedimento disciplinare.

Art. 19 (Logo)

In allegato al presente Statuto, si definiscono i loghi grafici dell'Associazione.

Art.20 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.